Dual use

DESCRIZIONE

La normativa Dual Use ha la sua traduzione nella prassi doganale al momento della compilazione, da parte dello spedizioniere, della casella 44 del DAU (dichiarazione doganale). Per numerose voci doganali, nelle quali potrebbero essere classificati beni a potenziale Duplice Uso, è infatti prevista l’indicazione in casella 44 del DAU:

  • Degli estremi del documento di autorizzazione
  • Ovvero, nel caso di beni di libera esportazione, l’indicazione del codice di esonero Y901 con il quale si dichiara che il prodotto non rientra fra quelli elencati nel regolamento.

Il responsabile della compilazione del DAU potrà indicare il codice Y901 solo sulla base di una dichiarazione consapevole di esonero dell’azienda.

Una eventuale denuncia di infrazione rispetto alla normativa (anche da parte di un concorrente estero così come della autorità doganale competente) e/o l’apertura di una procedura di notifica, produce potenzialmente un grave quadro sanzionatorio, di cui è chiamata a rispondere la Rappresentanza legale dell’Azienda.

È inoltre prassi degli istituti di credito richiedere (su propria modulistica) la congruenza rispetto alle normative all’export, pena il blocco dei procedimenti di incasso e pagamento su estero. L’esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è un reato penale contro la Pubblica Amministrazione ed è punito:

  • Con l’immediato blocco (fino al ritiro dal mercato) delle esportazioni Extra-UE.
  • Con la reclusione da due a sei anni.
  • Con la multa da 25.000 a 250.000 euro (comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs 9 aprile 2003 n. 96).

Con il termine “TECNOLOGIA” (NGT NTN Tutte) il regolamento Comunitario individua espressamente le informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di merci.

L’informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

NB 1: L’“assistenza tecnica” può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di “dati tecnici”.

NB 2: I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

 

OBIETTIVI

Elaborazione di uno studio, nella forma di una relazione giurata e asseverata presso i competenti uffici giudiziari, inerente l’attività di verifica di congruenza normativa e tecnica rispetto al regime comunitario di controllo delle esportazioni di PRODOTTI e TECNOLOGIE a potenziale duplice uso (cd. “DUAL USE”) e relative parti di ricambio, identificati dai codici di tariffa doganale o classificazione tecnologica.

 

RISULTATI

La produzione, in cooperazione con i propri Partners,  di un elaborato peritale in forma scritta, asseverto su richiesta, riportante:  l’elenco, la descrizione e l’analisi tecnica (fino al dettaglio della distinta-base dei singoli componenti e della Tecnologia) dei prodotti e delle tecnologie potenzialmente soggetti a regime Comunitario Obbligatorio DUAL USE, del Know-How e delle Tecnologie (anche immateriali) passibili di una classificazione doganale in quelle voci e la stesura di un parere analitico che valuti, dal punto di vista tecnico oltre che normativo, la posizione dei beni e delle relative parti di ricambio, rispetto alla normativa.

 

Il parere seguirà una dinamica prettamente consulenziale e costituirà un importante supporto gestionale mediante la quale l’azienda sarà assistita nella eventuale verifica interna di dettaglio dell’effettiva corrispondenza dei propri prodotti a quelli elencati nelle liste di controllo, identificando eventuali necessità di richiedere autorizzazioni Dual Use, ovvero dichiarando, consapevolmente, che i beni esportati non sono soggetti ad autorizzazione.

Nel caso in cui non sia riscontrata né condivisa alcuna corrispondenza l’azienda potrà considerare il prodotto come di libera esportazione.

 

QUADRO NORMATIVO

CONTESTO – Nel giugno 2003 il Consiglio europeo di Salonicco ha adottato il piano d’azione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui punto 21 contempla l’effettuazione di una valutazione reciproca dei sistemi di controllo delle esportazioni di tutti gli Stati membri e Stati aderenti. Il punto 21 prevede che “al fine di meglio coordinare le attività di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell’UE e di trarre vantaggio dalle esperienze reciproche, è opportuno realizzare una valutazione reciproca in tutti gli Stati membri e gli Stati aderenti”.

La strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata il 12 dicembre, prevede il rafforzamento dell’efficacia del controllo delle esportazioni nell’Europa allargata quale elemento dell’azione dell’UE.

Le esportazioni, il trasferimento, l’intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso sono controllati a livello comunitario in base al regolamento del Consiglio, regolamento che è volto a rendere più agevoli gli scambi legittimi e favorire il concentrarsi delle risorse sul controllo delle esportazioni, dei trasferimenti, dell’intermediazione e del transito sensibili dei prodotti a duplice uso e sulla lotta alle frodi.

il regolamento stesso, tra l’altro:

  • descrive l’ambito di applicazione del regolamento: in aggiunta ai prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento, l’articolo 4, noto come “DISPOSIZIONE OMNICOMPRENSIVA” (CATCH ALL) richiede un’autorizzazione per l’esportazione di qualsiasi prodotto che è o può essere destinato ad una utilizzazione collegata con armi di distruzione di massa, nonché con armi convenzionali se queste ultime devono essere esportate in paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti;
  • per tutte le altre esportazioni per le quali è necessaria un’autorizzazione ai sensi del regolamento, lascia alle autorità Nazionali la decisione finale in merito all’opportunità di concedere una licenza di:
  • esportazione nazionale,
  • esportazione globale,
  • esportazione specifica,

trovando così un punto di equilibrio tra il principio della competenza comunitaria e i legittimi interessi degli Stati membri a mantenere il controllo delle questioni relative alla sicurezza nazionale;

  • stabilisce norme per lo scambio di informazioni e le consultazioni tra Stati membri relativamente alle decisioni di concedere licenze d’esportazione, ecc. ;
  • istituisce un “GRUPPO DI COORDINAMENTO” presieduto dalla Commissione, nel quale è rappresentato ciascuno Stato membro, al fine di esaminare le questioni riguardanti l’applicazione del regolamento. Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni che rappresentano gli esportatori interessati dal regolamento.